La Regione Veneto, con Decreto dirigenziale n. 134 del 20 dicembre 2010 della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha delegato il Comune di Taglio di Po al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi, di edifici o aree soggette a vincolo paesaggistico.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 individua quelli che sono gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (Allegato B).
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
  • Interventi liberi: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve), elencati nell’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017;
  • Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimo di 60 giorni, elencati nell’Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;
  • Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
 
Ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi:
  1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. Per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. Per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 31/2017, tra gli interventi liberi sono presenti anche opere interne che modificano la destinazione d’uso ma non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore, la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto, interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l’altezza, ecc), interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati e fedele ricostruzione di edifici distrutti dopo le calamità naturali.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
  • Il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;
  • Il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità e regolamentato dal DPR 13/02/2017 n. 31, in vigore dal 06/04/2017.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
 
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato B del DPR 13/02/2017 n. 31.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dagli artt. 7-11 del DPR 13/02/2017 n. 31.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.
Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello di cui all’Allegato C al DPR 13/02/2017 n. 31. Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata dal Comune l’improcedibilità della domanda.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non compresi tra gli interventi liberi o quelli sottoposti ad iter semplificato.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla domanda. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.


Si ricorda che questa Amministrazione ha disposto che tutte le istanze presentate ai sensi del DPR 380/01 s.m.i. debbano essere avanzate a mezzo del portale www.impresainungiorno.gov.it allo Sportello Unico Edilizia (SUE) o Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).


È possibile identificare la sussistenza di eventuali vincoli ed i riferimenti in ordine all’apposizione degli stessi consultando il link Atlante dei vincoli Paesaggistici e Ambientali della provincia di Rovigo.
(http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp)

Normativa
  • D.Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6/07/2002 n. 137", come successivamente modificato.
  • Dpcm del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004", in vigore dal 31/07/2006.
  • D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", in vigore dal 06.04.2017.

Costi
Una marca da bollo € 16,00 per la domanda; una marca da bollo € 16,00 per l’autorizzazione.


Diritti di segreteria (D.G.C. 80 del 16.06.2014)
Autorizzazione paesaggistica ordinaria               € 80,00
Autorizzazione con procedimento semplificato     € 51,65
  Elenco autorizzazioni paesaggistiche
L’art. 146 del D. Lgs. 42/04 dispone che presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica venga istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate consultabile anche per via telematica.

Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2011
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2012
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2013
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2014 
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2015
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2016
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2017
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2018
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2019


Ai sensi dell'art. 146 comma 12 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.


Per informazioni
Responsabile del Servizio: Arch. Paola Dian
Istruttore: Geom. Alessio Mantovani
Tel. 0426 347.120-141 Fax 0426 347.187
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