Autorizzazioni Paesaggistiche

La Regione Veneto, con Decreto dirigenziale n. 134 del 20 dicembre 2010 della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha delegato il Comune di Taglio di Po al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi che modificano lo stato dei luoghi, di edifici o aree soggette a vincolo paesaggistico.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):

  1. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto.In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
-        il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010;
-        il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/9/2010.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Autorizzazione paesaggistica semplificata
L'autorizzazione paesaggistica semplifica viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell’allegato 1 del D.P.R. 09/07/2010 n. 139.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. 139/2010.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.
Il tecnico deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell’intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005. Se l’intervento contrasta con la normativa urbanistico edilizia viene comunicata dal Comune l’improcedibilità della domanda.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata.
Il procedimento di rilascio è disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 105 giorni dalla domanda.
Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.



 
È possibile identificare la sussistenza di eventuali vincoli ed i riferimenti in ordine all’apposizione degli stessi consultando il link Atlante dei vincoli Paesaggistici e Ambientali della provincia di Rovigo. (http://www.pianificazione.provincia.rovigo.it/nqcontent.cfm?a_id=924&tt=ptcp)

Normativa
  • D.Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6/07/2002 n. 137", come successivamente modificato.
  • Dpcmdel 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004", in vigore dal 31/07/2006.
  • D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010, in vigore dal 10.9.2010.

Costi 
Una marca da bollo € 16,00 per la domanda; una marca da bollo € 16,00 per l’autorizzazione.


Diritti di segreteria (D.G.C. 80 del 16.06.2014)
Autorizzazione paesaggistica ordinaria               € 80,00
Autorizzazione con procedimento semplificato     € 51,65
  Elenco autorizzazioni paesaggistiche
L’art. 146 del D. Lgs. 42/04 dispone che presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica venga istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate consultabile anche per via telematica.

Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2011
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2012
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2013
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2014 
Elenco autorizzazioni paesaggistiche 2015

Ai sensi dell'art. 146 comma 12 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Modulo istanza paesaggistica
Per informazioni 
Responsabile del Servizio: Arch. Paola Dian
Istruttore: Geom. Alessio Mantovani
Tel. 0426 347.120-141 Fax 0426 347.187

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