Polizia Locale

Comando di Polizia Locale 
vigili@comune.tagliodipo.ro.it

 

Comandante Vice Commissario

Finessi Dott. Maurizio Tel. 0426 347170

e-mail: finessi.maurizio@comune.tagliodipo.ro.it

 

Servizi Svolti:

La Polizia Locale è disciplinata in ambito nazionale dalla Legge Quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986, che rimette l'organizzazione del Servizio alla Regione territorialmente competente, che provvede con leggi regionali (legge n. 40/1988 della Regione del Veneto). La Polizia Locale è alle dipendenze del Sindaco, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

Gli agenti di Polizia Locale svolgono attività di prevenzione e repressione in campo amministrativo come delegati agli enti locali dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando la particolare attitudine ai problemi riguardanti il rispetto dei regolamenti locali e delle ordinanze del Sindaco e degli altri organi locali, delle norme che regolano la circolazione stradale, gli esercizi commerciali, pubblici esercizi e circoli privati e problemi inerenti l'inquinamento ambientale e l'abusivismo edilizio, nonché l'esecuzione del T.S.O. e degli accertamenti anagrafici.
Gli agenti di Polizia Locale possono, inoltre, essere chiamati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria su incarico della magistratura. Il Corpo di Polizia Locale è preposto anche ad altri servizi quali quelli di cerimoniale e di rappresentanza (ad esempio scorta il Gonfalone della Città) e la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini.

Riferimenti Telefonici

Codice della Strada     Tel. 0426 347138 (Martedì e Venerdì dalle 09:00 alle 12:30)

e-mail: doni.fabio@comune.tagliodipo.ro.it

 

Aree Pubbliche        Tel. 0426 347172  (Martedì e Venerdì dalle 09:00 alle 12:30)

e-mail: poli.laura@comune.tagliodipo.ro.it

 

PROCEDIMENTI INERENTI LA PUBBLICA SICUREZZA

Comunicazione di avvenuta cessione di un fabbricato ai sensi del D.L. 59/1978 convertito in L. 191/1978

Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 286/1998

SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.M. 18-05-2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;

  • D.M. 13-12-2012 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 18-05-2007;

  • Legge 18-03-1968, n° 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

  • D.M. 19-08-1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
     

NORME GENERALI D’ESERCIZIO

L’attività professionale di esercente lo spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune ove la ditta richiedente ha la sede legale.

Il Comune di Taglio di Po gestisce tale procedura tramite lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP.

La ditta deve essere iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

L’autorizzazione abilita ad esercitare l’attività economica di spettacolo viaggiante con le attrazioni registrate ed indicate; le stesse possono essere di nuova acquisizione, acquistate direttamente dalla ditta produttrice, o già in uso, acquistate tramite atto pubblico da altri operatori.

Le attrazioni di spettacolo viaggiante costituiscono ramo d’azienda e come tali acquisiscono l’anzianità di esercizio, che è uno dei criteri previsti per l’assegnazione dell’area sulla quale installare l’attrazione in occasione di sagre o luna park.

In caso di subingresso per atto tra vivi è riconosciuta al subentrante l’anzianità di frequenza acquisita dalla persona cedente.

In caso di decesso del titolare tutti i diritti di anzianità acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività.

 

ACQUISTO ATTRAZIONE ESISTENTE

Il gestore avente sede a Taglio di Po che acquistasse un’attività esistente da parte di altra ditta, per poterla utilizzare deve chiedere al Comune stesso l’iscrizione sulla propria autorizzazione d’esercizio della nuova attrazione e la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo; è quindi necessario presentare idonea richiesta, in bollo da euro 16,00, tramite il SUAP.

 

REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante - anche le strutture gioco gonfiabili - prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune dove è avvenuta la costruzione della struttura o dove è previsto il primo impiego o in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

Il codice deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore.

Per le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale e poste in esercizio prima della data di entrata in vigore del D.M. 18-05-2007 (12 Dicembre 2007) il termine per presentare l’istanza di registrazione è scaduto il 30 Giugno 2013.

 

COME RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE ED IL RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Per la registrazione ed il conseguente rilascio del codice identificativo per le “nuove” attività di spettacolo viaggiante è necessario presentare apposita richiesta al SUAP, in marca da bollo da euro 16,00, allegando la documentazione prevista.

 

CESSAZIONE, VENDITA O DISMISSIONE DELL’ATTRAZIONE

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore con sede a Taglio di Po deve darne comunicazione al Comune di Taglio di Po e al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Tutte le procedure relative al commercio possono essere attivate dall'apposito sito.

MERCATINI DELL'USATO E DEL COLLEZIONISMO

Domanda per autorizzazione a partecipare ai mercatini dell'usato

PROTEZIONE CIVILE - gruppo intercomunale volontari "Isola di Ariano"

Modulo di iscrizione

CODICE DELLA STRADA

Patente a punti - Comunicazione dati del conducente (art. 126 bis del C.d.S.)

Per le violazioni che comportano decurtazione di punti dalla patente di guida notificate successivamente alla violazione, solitamente tramite il servizio postale (qualora una violazione determini perdita di punti nel verbale di contestazione ne viene fatta espressa menzione), è necessario che il destinatario dell'atto, proprietario del veicolo/responsabile in solido, comunichi sempre, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, i dati della persona che al momento della violazione si trovava alla guida del veicolo, affinché si possa procedere alla decurtazione dei punti all'effettivo trasgressore.

La comunicazione va pertanto effettuata anche quando il destinatario del verbale ed il conducente fossero la stessa persona. In caso di mancata o ritardata comunicazione sarà elevato un ulteriore verbale a carico del proprietario del veicolo, responsabile di non aver provveduto a quanto richiesto.

Modulo per la comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell'art. 126bis del C.d.S.

Contrassegno per la circolazione e sosta delle persone invalide (art. 188 C.d.S. e 381 Reg. C.d.S.)

E’ un tagliando che permette alle persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli.

Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.

E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.

Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o circolare usufruendo delle deroghe di cui al punto successivo e sarà quindi sanzionato di conseguenza. Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 maggio 2005, n. 8425.

Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:

- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;

- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc...) e in ogni luogo dove la sosta sia comunque espressamente vietata. La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente.

Per richiedere il contrassegno, sia nel caso di permessi provvisori (meno di 5 anni) che nel caso di permessi permanenti (durata 5 anni) occorre presentare istanza all’Ufficio Polizia Locale allegando certificato del medico legale attestante le condizioni di invalidità.

Per richiedere il rinnovo del contrassegno, nel caso di permessi provvisori occorre presentare istanza all'Ufficio Polizia Locale allegando certificato del medico legale attestante le condizioni di invalidità, mentre nel caso di permessi permanenti occorre presentare la stessa istanza ma basta allegare un certificato del proprio medico curante che attesti il permanere delle condizioni di invalidità a suo tempo certificate dal medico legale.

Il rilascio del contrassegno è gratuito ed avviene in genere nell'arco di 4-6 giorni dal momento dell'istanza. In caso di furto o smarrimento ne può essere richiesto un duplicato presentando apposita istanza corredata di denuncia di furto/smarrimento presentata ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. 

 Domanda per il RILASCIO e RINNOVO dello speciale contrassegno per la circolazione e sosta delle persone invalide

Domanda per il DUPLICATO dello speciale contrassegno per la circolazione e sosta delle persone invalide

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA SU STALLI RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O A GENITORI CON BAMBINI DI ETA' NON SUPERIORE AI DUE ANNI

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

Tutte le procedure relative al commercio possono essere attivate dall'apposito sito.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - G.D.P.R. 2018
Modulo Trattamento Dati Personali - G.D.P.R. 2018

Informativa privacy Polizia Locale

 

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