IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( I.M.U. ) ANNO 2024
I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo dovuto al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno p.v. e la seconda il 16 dicembre.
L’imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, calcolata con le seguenti aliquote:
– abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al 6,00 per mille;
– unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori 2) e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze: aliquota 9,20 per mille;
– fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per mille;
– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
– fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;
– fabbricati classificati nel gruppo catastale D 5: aliquota pari al 10,60 per mille;
– fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,20 per mille;
– terreni agricoli: aliquota pari al 10,20 per mille;
– aree fabbricabili: aliquota pari al 10,20 per mille.Di stabilire nella misura di €200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9.

CHI DEVE PAGARE

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.

Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita:
per i fabbricati dalla rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5% deve essere moltiplicata per un coefficiente pari a:
– 160 per abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia: gruppi catastali A (esclusa la categoria A10) e C/2, C/6 e C/7;
– 80 per uffici, studi privati (A10);
– 140 per i fabbricati di tipo B;
– 55 per negozi e botteghe (C1);
– 140 per C/3, C/4 E C/5;
– 65, fabbricati di cat. D (con esclusione dei D5);
– 80 per fabbricati cat. D/5;
– per le aree fabbricabili: dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (al fine di facilitare l’adempimento fiscale del contribuente, la G.M. delibera una tabella indicativa dei valori minimi delle aree edificabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria, in assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati. Detti valori non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.);
– per i terreni agricoli, dal reddito dominicale che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135;
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso; il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.
Per i fabbricati inagibili/inabitabili, purché regolarmente dichiarati, l’imposta è ridotta del 50%.
ALIQUOTE (Delibera di C.C. nr. 69 del 29/12/2023)

per l’anno 2024 le aliquote sono le seguenti
– abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al 6,00 per mille;
– unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori 2) e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze: aliquota 9,20 per mille;
– fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per mille;
– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
– fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,20 per mille;
– fabbricati classificati nel gruppo catastale D 5: aliquota pari al 10,60 per mille;
– fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,20 per mille;
– terreni agricoli: aliquota pari al 10,20 per mille;
– aree fabbricabili: aliquota pari al 10,20 per mille.

COMODATO
Viene eliminata la norma che attribuiva ai Comuni – ai fini dell’IMU – la facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a determinate condizioni, l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In sostituzione di essa, viene introdotta una disposizione che prevede – ai fini dell’IMU e della TASI – la riduzione a metà della base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu.
Nell’ipotesi in cui non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado potranno essere:
soggette ad aliquota ordinaria;
ovvero ad aliquota agevolata deliberata dall’Ente, pari al 9,20 per mille, nell’ipotesi in cui il contribuente interessato presenti presso l’Ufficio Tributi relativa dichiarazione IMU.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’imposta deve essere corrisposta mediante l’utilizzo del modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali) o dell’apposito bollettino di conto corrente postale, utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice comune da indicare è per il Comune di Taglio di Po è L026
L’importo di imposta relativo a tutte le tipologie di immobili con la sola esclusione dei fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria “D” va versato interamente al Comune.
per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da D/1 a D/9 (escluso i D/5) l’imposta calcolata con l’aliquota standard del 7,60 per mille spetta allo Stato, mentre la differenza del 2,60
per mille fino a raggiungere l’aliquota deliberata del 10,20 per mille deve essere versata al Comune;
per i fabbricati classificati nella categoria D/5 l’imposta calcolata con l’aliquota standard del 7,60 per mille spetta allo Stato, mentre la differenza del 3 per mille fino a raggiungere l’aliquota deliberata del 10,60 per mille deve essere versata al Comune;
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Tipologia di Immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
abitazione principale e relative pertinenze 3912 ====
fabbricati rurali ad uso strumentale di versi da quelli di cat “D” 3913 ====
terreni 3914 ====
aree fabbricabili 3916 ====
altri fabbricati (esclusi i fabbricati di cat.“D”) 3918 ====
fabbricati ad uso produttivo classificati nelle categorie catastali da D/1 a D/10 3930 3925
Il versamento va effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 0,49 euro ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento se l’imposta complessiva annua è inferiore a € 12,00.
Il versamento va effettuato da ogni proprietario, comproprietario o titolare di diritti reali per la quota di proprietà e periodo di possesso dell’immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
(solo cat. A/1, A/8 e A/9)

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (un’unica unità immobiliare per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti).
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in Comuni diversi, secondo una recente Cassazione non è ammesso beneficarie dell’esenzione Imu per abitazione principale per nessun immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
In caso di separazione o divorzio, soggetto passivo d’imposta è il coniuge assegnatario del diritto di abitazione, a seguito di sentenza, anche se non proprietario.
Il regolamento comunale considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DETRAZIONI

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le detrazioni spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

VERSAMENTI PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

E’ prevista per l’anno 2024 una riduzione al 50% dell’IMU dovuta ai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

Chi si trova nell’impossibilità di effettuare il versamento tramite F24 e si trova in un paese estero si versa mediante bonifico a favore del tesoriere comunale:
INTESA SAN PAOLO

CODICE BIC/SWIFT BCITITM
IBAN    IT78 O030 6912 1171 0000 0046 473

Causale versamento:
Codice Fiscale del contribuente IMU COMUNE DI TAGLIO DI PO ANNO ____ Acconto/Saldo Codice Tributo _____

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

Regolamento nuova IMU

Valore delle aree edificabili anno 2024

Valore delle aree edificabili anno 2023

Valore delle aree edificabili anno 2022

Valore delle aree edificabili anno 2021

Valore delle aree edificabili anno 2019

Valore delle aree edificabili anno 2018

Valore delle aree edificabili anno 2017

Valore delle aree edificabili anno 2016

Valore delle aree edificabili anno 2015

Valore delle aree edificabili anno 2014

Modulo ravvedimento IMU

Modulo richiesta inagibilità

Pagina aggiornata il 17/07/2024

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